Descrizione
L'articolo 177 del d.Lgs. n. 196/2003, al comma 5, ha sostituto integralmente il quinto comma dell’art. 51 del citato d.P.R. n. 223/1967, prevedendo che le liste elettorali possono essere rilasciate in copia non più a “chiunque”, come nella originaria formulazione, ma “per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso”.
L’articolo 51, quinto comma, del d.P.R. n. 223/1967, come sostituito dall’articolo 177, comma 5, del d.Lgs. n. 196/2003, ricollega il rilascio di copia delle liste elettorali a specifiche finalità ivi definite, non includendo, per contro, la possibilità di vendita o di ogni altro utilizzo con fini di profitto, invece contemplati nell’originaria versione dell’articolo in questione.
Le finalità che legittimano il rilascio delle liste elettorali, oltre che motivate nei sensi di cui sopra, devono essere proprie del richiedente e, ove si tratti di un ente o di un’associazione, devono essere coerenti con l’oggetto dell’attività di tale organismo.
Si precisa inoltre che le liste elettorali devono essere rilasciate per intero, e non limitatamente ad estratti o parti di esse.